Art. 12-sexies divorzio
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Testo vigente dal 12 marzo 1987 al 6 aprile 2018 · versione 3 su Normattiva
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Spiegazione
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2 versioni dal 1987
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile, e in specie dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento di un figlio minore - Regime di procedibilità - Censura riferita alla norma di diritto vivente secondo cui il reato è perseguibile d'ufficio - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni attinenti alle relazioni familiari, per le quali è invece prevista la procedibilità a querela - Insussistenza - Inidoneità delle fattispecie considerate a fungere da tertia comparationis - Spettanza al legislatore del compito di ricomporre eventuali disarmonie non qualificabili in termini di manifesta irrazionalità - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 21 della l. 74/1987, impugnato in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui - nel disporre che al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento di un figlio minore, si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p. - non stabilisce per tale reato, come interpretato dal diritto vivente, la procedibilità a querela. I tertia comparationis evocati dal giudice rimettente - specificamente artt. 388, co. 2, e 570 c.p., nonché art. 6 legge n. 154 del 2001 - presentano elementi differenziali tali da non rendere automatica la richiesta estensione del regime di perseguibilità a querela alla figura criminosa considerata. Parimenti essi non consentono di ritenere valicato il limite dell'ampia discrezionalità di cui il legislatore fruisce nella scelta del regime di procedibilità dei reati. Ad esso spetterà, comunque, ricomporre eventuali disarmonie presenti nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, sulla base di una ponderata valutazione degli interessi coinvolti. Sulla perseguibilità officiosa del reato di cui all'art. 12- sexies l. 898/1970, e sul raffronto con l'art. 570 c.p., v., ex plurimis , la citata sentenza n. 325/1995. Sulle valutazioni discrezionali del legislatore in relazione al regime di procedibilità dei reati, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 274/1997, 7/1987, 189/1976 e 42/1975. Sulle inadempienze agli obblighi di assistenza economica nei confronti del coniuge divorziato, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 472/1989.
Riguarda ancheart. 21 legge 74/1987
REATO IN GENERE - REATI IN MATERIA DI RAPPORTI FAMILIARI - NORME DELLA LEGGE SUL DIVORZIO - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'ASSEGNO DOVUTO, PER IL MANTENIMENTO DELL'ALTRO CONIUGE, DAL CONIUGE DIVORZIATO - PROCEDIBILITA' DI UFFICIO ANZICHE' A QUERELA, COME PREVISTO DALL'ART. 570 COD. PEN. PER IL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE, NELL'IPOTESI DI MANCATA CORRESPONSIONE DEI MEZZI ECONOMICI NECESSARI AL SOSTENTAMENTO DEL CONIUGE CONVIVENTE O SEPARATO SENZA COLPA - PROSPETTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DELLA FAMIGLIA - MANCATA CONSIDERAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', SOTTO IL PRIMO PROFILO, NELLE FATTISPECIE POSTE A CONFRONTO, DEGLI ALTRI ASPETTI CHE, PUR DOPO EQUIPARATE, COME RICHIESTO, RIGUARDO AL REGIME DI PROCEDIBILITA', CONTINUEREBBERO A DIFFERENZIARLE - IMPOSSIBILITA', INOLTRE, IN RIFERIMENTO ALL'ALTRO PARAMETRO, DI LAMENTARE, NEL CASO, LA RITENUTA MINOR PROTEZIONE ASSICURATA, RISPETTO AL CONIUGE DIVORZIATO, AL CONIUGE CONVIVENTE O SEPARATO, NON ESSENDO LA CONDIZIONE DI QUESTI ULTIMI OGGETTO DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nei confronti dell'art. 12-'sexies' della legge 1^ dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per la mancata equiparazione (oltre a quella, gia' riconosciuta 'quoad poenam') quanto alla procedibilita', a querela della persona offesa e non piu' di ufficio, del reato, ivi previsto, commesso dal coniuge divorziato che si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto, a norma degli artt. 5 e 6 stessa legge, per il mantenimento dell'altro coniuge, dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall'art. 570 cod. pen., nell'ipotesi della mancata corresponsione dei mezzi economici necessari al sostentamento del coniuge convivente o legalmente separato senza colpa. Sotto il profilo dedotto in base al principio di eguaglianza va infatti rilevato che l'ordinanza di rimessione coglie, nelle situazioni poste a confronto, solamente l'aspetto della diversa procedibilita' del reato, senza considerare altri elementi di diversita' della disciplina, relativi anche alle condotte penalmente sanzionate, rispettivamente, dall'impugnato art. 12-'sexies' della legge n. 898 del 1970 e dall'art. 570 cod. pen., sicche' l'intervento richiesto non renderebbe omogenee le contrapposte normative, ma, riguardando soltanto il regime della procedibilita', toccherebbe soltanto uno degli elementi che le diversificano. Mentre, sotto l'altro profilo - a parte che la Corte ha gia' altre volte ritenuto l'art. 29 Cost. parametro non utile per sindacare le modalita' di impulso processuale di reati attinenti a rapporti familiari - il richiamo a tale precetto da parte del giudice 'a quo', per denunciare quella che ritiene, rispetto all'ex coniuge, una minor tutela del coniuge convivente o separato - la condizione dei quali, nel caso, non e' oggetto della questione - e' evidentemente improprio. - Con identica decisione, su questioni identiche o analoghe, S. n. 325/1995 e O. n. 209/1997. - Su altre questioni concernenti i reati previsti dalla disposizione impugnata o comunque attinenti a rapporti familiari, v. inoltre S. n. 472/1989 ed O. n. 299/1999, nonche' S. n. 46/1970 e O. n. 535/1987.
Riguarda ancheart. 21 legge 74/1987
MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DOVUTO ALL'EX CONIUGE ED AI FIGLI - MANCATA CORRESPONSIONE - REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO ANZICHE' A QUERELA DI PARTE - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REATO PREVISTO DALL'ART. 570 C.P. - ASSERITA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI COERENZA PER DETERIORE TRATTAMENTO, SOTTO IL PROFILO DELLA TUTELA PENALE, RISERVATO AI CONIUGI DIVORZIATI - ERRONEITA' DEL TERMINE DI COMPARAZIONE INDICATO DAL GIUDICE 'A QUO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Il rinvio operato dall'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") all'art. 570 C.p., sia pure inteso solo per l'identita' delle sanzioni, segnala la radice comune di discipline volte a garantire, rafforzandola con l'assistenza della pena, l'osservanza di obblighi che traggono origine da un rapporto familiare fondato sul matrimonio; tuttavia, diverse sono le condotte penalmente sanzionate dagli articoli citati, sicche' il discrimine non e' rappresentato solo dalla diversa procedibilita' del reato. Pertanto, non potendosi considerare quello indicato dal giudice 'a quo' quale utile termine di comparazione, il ricorso al criterio di ragionevolezza sarebbe possibile solo se la disciplina normativa, in se' considerata, fosse palesemente arbitraria o manifestamente irrazionale: valutazione questa che non si attaglia alla scelta di considerare procedibile d'ufficio il reato configurato dalla norma denunciata. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74). - V. S. n. 472/1989 e n. 1009/1988. red.: G.L. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 21 legge 74/1987
MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DOVUTO ALL'EX CONIUGE ED AI FIGLI - MANCATA CORRESPONSIONE - REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO ANZICHE' A QUERELA DI PARTE - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REATO PREVISTO DALL'ART. 570 C.P. - ASSERITA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI COERENZA PER DETERIORE TRATTAMENTO, SOTTO IL PROFILO DELLA TUTELA PENALE, RISERVATO AI CONIUGI DIVORZIATI ED AI FIGLI - INIDONEITA' DELL'INTERVENTO RICHIESTO ALLA CORTE A CONSEGUIRE L'OBIETTIVO PROPOSTO NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Pur essendo evidente il comune fondamento delle prestazioni al mantenimento dei figli da parte dei genitori - prestazioni che possono atteggiarsi con modalita' diverse, ma che sono comunque espressione di un medesimo dovere indipendentemente dalla convivenza, dalla separazione o dal divorzio dei genitori - tuttavia la diversita' di tutela penale garantita ai figli dall'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") rispetto a quella accordata dall'art. 570 C.p., descritta dal giudice 'a quo', segnala disarmonie nel disegno normativo, che possono essere superate dal legislatore secondo una ponderata valutazione dei diversi interessi. Pertanto, non essendo l'intervento richiesto alla Corte idoneo a rendere omogenee ed unitariamente coerenti le diverse discipline, perche', se attuato, verrebbe ad incidere su un solo elemento che concorre al denunciato squilibrio la questione proposta va dichiarata inammissibile (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74). - V. massima A. red.: G.L. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 21-sexies legge 74/1987
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - ASSEGNO MENSILE AL CONIUGE O AL FIGLIO MAGGIORE - MANCATO VERSAMENTO - APPLICABILITA' DELLE PENE STABILITE NELL'ART. 570 C.P. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Manifesta inammissibilita' delle questioni per difetto di rilevanza delle stesse.
Riguarda ancheart. 21 legge 74/1987
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - ASSEGNO MENSILE PER IL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE - MANCATO VERSAMENTO - APPLICABILITA' DELLE PENE STABILITE NELL'ART. 570 C.P. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 479/1989.
Riguarda ancheart. 21 legge 74/1987
MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DOVUTO ALL'EX CONIUGE - MANCATA CORRESPONSIONE - CONFIGURAZIONE 'EX SE' COME REATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La diversita' di tutela penale dell'"assegno di separazione" e dell'"assegno di divorzio" non e' palesemente arbitraria, perche' corrisponde alla differenza fra le situazioni del "separato" e del "divorziato", dei quali l'uno e' ancora, in certa misura, personalmente legato al coniuge, mentre l'altro ha riacquistato lo stato libero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970, n. 898 - aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74 - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, mentre l'inadempimento dell'obbligo da parte del coniuge e' punito, ai sensi dell'art. 570 cod. pen., solo se si traduca nell'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza, nel caso del divorziato l'omessa corresponsione dell'assegno costituisce comunque reato).
Riguarda ancheart. 21 legge 74/1987
MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DOVUTO ALL'EX CONIUGE - MANCATA CORRESPONSIONE - REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO ANZICHE' A QUERELA DI PARTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale concernente la perseguibilita' d'ufficio, anziche' a querela, del reato di omessa corresponsione dell'assegno di divorzio dovuto all'ex coniuge, deve ritenersi irrilevante - in quanto inattuale o comunque prematura - avendo il giudizio 'a quo' preso l'avvio da una querela presentata dal creditore contro l'inadempiente. (Inammissibilita' della questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost. ed avente ad oggetto l'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898, aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74).
Riguarda ancheart. 21 legge 74/1987
MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL FIGLIO MAGGIORENNE NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE - MANCATA CORRESPONSIONE - CONFIGURAZIONE COME REATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale della norma che sanziona penalmente la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge divorziato in favore del figlio maggiorenne non ancora giunto all'indipendenza economica, e' priva di rilevanza, in quanto, nel caso oggetto del giudizio 'a quo', e' presente soltanto prole minorenne. (Inammissibilita' della questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente l'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898, aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74).
Riguarda ancheart. 21 legge 74/1987
MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI MINORENNI - MANCATA CORRESPONSIONE - CONFIGURAZIONE 'EX SE' COME REATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Creditore dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge divorziato in favore dei figli minorenni e' pur sempre il coniuge affidatario, sicche' non e' irragionevole che la tutela penale di tale obbligo sia diversa da quella assicurata al corrispondente obbligo del coniuge separato, essendo diversa la situazione del creditore in caso di divorzio e in caso di separazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898 - aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987, n. 74 - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, diversamente da quel che e' previsto per il coniuge separato, la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del divorziato integra in ogni caso gli estremi di un reato).
Riguarda ancheart. 21 legge 74/1987
MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DOVUTO ALL'EX CONIUGE - MANCATA CORRESPONSIONE - CONFIGURAZIONE COME REATO - INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE CRIMINOSA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La scelta tra due (o piu') interpretazioni alternative della disposizione impugnata e' compito preventivo ed irrinunciabile del giudice 'a quo', venendo meno - in mancanza di essa - la stessa possibilita' di verificare la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. Pertanto, la questione sollevata per violazione del principio di legalita' in materia penale e concernente il reato di omessa corresponsione dell'assegno di divorzio all'ex coniuge, va dichiarata inammissibile in quanto la denunciata indeterminatezza della fattispecie delittuosa si riduce alla prospettazione dell'alternativa - superabile in sede ermeneutica - se la tutela penale sia riferibile o meno agli assegni liquidati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987, sulla base dei criteri previgenti. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898 - introdotto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74 - in riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost.). - S. nn. 225/1983, 109/1982.
Riguarda ancheart. 21 legge 74/1987
DIVORZIO - ASSEGNO DOVUTO ALL'EX CONIUGE - MANCATA CORRESPONSIONE - CONFIGURAZIONE COME REATO - INDETERMINATEZZA DELLA PENA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale sollevata denunciando l'indeterminatezza della pena prevista per il reato di omessa corresponsione dell'assegno di divorzio all'ex-coniuge, va dichiarata inammissibile in quanto nella specie non di indeterminatezza si tratta, ma di un normale dubbio interpretativo (inerente all'applicazione delle pene di cui al primo ovvero di cui al secondo comma dell'art. 570 cod. pen.), il cui scioglimento, anche se non agevole, e' compito specifico del giudice ordinario. (Inammissibilita' della questione relativa all'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898 - aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74 - in riferimento al principio di legalita' in materia penale 'ex' art. 25, comma secondo, Cost.). - S. n. 49/1980.
Riguarda ancheart. 21 legge 74/1987
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione,…
ECLI:IT:COST:1999:423 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) - aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal…
ECLI:IT:COST:1997:209 · leggi il testo integrale
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede de…
ECLI:IT:COST:1995:325 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art12sexies · fonte su Normattiva