Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - NON VIOLA GLI ARTT. 7, 29 E 138 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata in riferimento agli artt. 7, 29 e 138 della Costituzione e gia' dichiarata non fondata con la sent. n. 176 del 1973.
MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - NON VIOLA GLI ARTT. 7 E 138 DELLA COSTITUZIONE, L'ART. 34 DEL CONCORDATO E LE LEGGI 27 MAGGIO 1929, N. 810 E N. 847 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione ed all'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, nonche' agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 176 del 6 dicembre 1973 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 127 del 2 maggio 1974.
MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 138 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata in riferimento agli articoli 7 e 138 della Costituzione, e gia' dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 176 del 1973 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 127 del 1974.
MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - GIUDIZIO SULLE CAUSE DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - COMPETENZA DEI TRIBUNALI DELLO STATO (EX ART. 2 LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N. 898) - RAPPORTI CON LE COMPETENZE RISERVATE AI TRIBUNALI ECCLESIASTICI DALL'ART. 34 DEL CONCORDATO - QUESTIONE RICOMPRESA IN QUELLA GIA' DECISA CON SENT. N. 169 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
In presenza di situazioni consistenti nel diritto ad un mutamento giuridico non realizzabile se non attraverso una pronunzia costitutiva del giudice, la questione se l'attribuzione ai tribunali statali di giudicare delle cause di cessazione degli effetti civili dei matrimoni canonici c. d. "concordatari" (art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898) sia o meno compatibile con la riserva ai tribunali e dicasteri ecclesiastici della competenza a conoscere delle cause di nullita' del predetto matrimonio, nonche' della dispensa dal matrimonio rato e non consumato (art. 34 Concordato in relazione agli artt. 7 e 138 Cost.) deve intendersi logicamente ricompresa in quella, piu' vasta, gia' risolta con la sent. n. 169 del 1971 della Corte costituzionale.
MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 138 DELLA COSTITUZIONE (IN RELAZIONE ALL'ART. 34 DEL CONCORDATO ED ALLE LEGGI 27 MAGGIO 1929, N. 810, E 27 NOVEMBRE 1929, N. 847) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione in relazione all'art. 34 del Concordato con la Santa Sede 11 febbraio 1929 ed alla legge di esecuzione 27 maggio 1929 n. 810 nonche' agli artt. 5 e 17 della legge 27 novembre 1929 n. 847 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 recante "disciplina nei casi di scioglimento di matrimonio".
MATRIMONIO - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - ESTENSIONE AL MATRIMONIO CONCORDATARIO DEL REGIME DI DISSOLUBILITA' ADOTTATO PER QUELLO CIVILE - NON VIOLA GLI ARTT. 7, 10, 138 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Vedi: Sent. n. 169 del 1971.
MATRIMONIO - CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI NON INTRODURRE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO L'ISTITUTO DEL DIVORZIO - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO NELL'ART. 34 AL "SACRAMENTO DEL MATRIMONIO" - NON IMPLICA RICONOSCIMENTO DELL'INDISSOLUBILITA' AGLI EFFETTI CIVILI - ESPRESSIONE NON PIU' RICORRENTE NELL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 847.
Come emerge dai lavori preparatori, con i Patti Lateranensi lo Stato non ha assunto l'obbligo di non introdurre nel suo ordinamento l'istituto del divorzio. Non puo' argomentarsi in contrario dal riferimento dell'art. 34 al "sacramento del matrimonio", giacche' l'espressione usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla formazione del quale concorreva la Santa Sede, dal momento che, per la Chiesa, il matrimonio costituisce anzitutto ed essenzialmente un sacramento; ma non implica affatto che, in questa sua figura e con le connesse caratteristiche di indissolubilita', esso sia stato altresi' riconosciuto come produttivo di effetti civile dallo Stato. Ed infatti, l'espressione piu' non ricorre nell'art. 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni per l'attuazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio, la quale piu' semplicemente stabilisce che "il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti".
Riguarda ancheart. 9-ess legge 847/1929art. 5 legge 847/1929
MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - GARANZIA COSTITUZIONALE EX ART. 7 DELLA COSTITUZIONE - LIMITI - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - ESTENSIONE AL MATRIMONIO CONCORDATARIO DEL REGIME DI DISSOLUBILITA' ADOTTATO PER QUELLO CIVILE - MODIFICAZIONE DELL'ART. 34, QUARTO COMMA DEL CONCORDATO - INSUSSISTENZA - ADOZIONE DELLA PROCEDURA DI REVISIONE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
Il matrimonio concordatario trova una garanzia costituzionale nell'art. 7 della Costituzione, ma la trova nei limiti in cui il regime statuito nel Concordato corrisponda alla volonta' delle parti, quale si e' oggettivata nei testi normativi. Pertanto - non essendosi apportata alcuna modificazione ai Patti Lateranensi neppure nella parte relativa all'art. 34, quarto comma, giacche' la legge impugnata non sottrae ai tribunali ecclesiastici la giurisdizione sulla nullita' dell'atto matrimoniale - l'estensione al matrimonio concordatario del nuovo regime di dissolubilita' adottato per quello civile, non richiedeva l'apposita procedura della revisione costituzionale.
MATRIMONIO - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1x DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - NON VIOLA GLI ARTT. 7, PRIMO E SECONDO COMMA, 10 E 138 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Poiche' l'art. 2 della legge 1x dicembre 1970, n. 898 non contraddice all'art. 34 del Concordato, nemmeno l'art. 10 della Costituzione risulta violato; e cio' a prescindere dal fatto che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono specificamente regolati dall'art. 7 della Costituzione.