Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 17 — Introduzione dei sali potassici per concimazione agricola

[1]((L'Amministrazione dei monopoli puo' consentire l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sali potassici per concimazione, agricola anche se contengono oltre il 25 per cento, ma non piu' del 50 per cento, di cloruro di sodio.

[2]Sulla quantita' di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento e' dovuto un diritto di monopolio nella misura da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri)).

Testo vigente dal 12 dicembre 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 12 dicembre 1952. 30 parole tolte, 57 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Gli istituti agrari autorizzati dal Ministro per le finanze possono introdurre nel territorio del Regnoaggiunto: L'Amministrazione dei monopoli puo' consentire l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, tolto: in esenzione da diritto di monopolio, sali potassici, aggiunto: di sali potassici per concimazione, agricola anche se contengono oltre il 25 per centoaggiunto: , ma non piu' del 50 per centoaggiunto: , di cloruro di sodiotolto: , perche' siano impiegati esclusivamente per concimazione agricolaaggiunto: .

aggiunto: Sulla quantita' di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento e' dovuto un diritto di monopolio nella misura da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art17 · fonte del testo