Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 101 — Violazione per cui non è stabilita una speciale pena

Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non e' stabilita la pena, ai applica l'ammenda da L. 100 a L. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 gennaio 1951, n. 27

7

La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 9) che "Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110, sono decuplicate se il reato riguarda tabacco". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726".

Testo vigente dal 17 febbraio 1951

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 febbraio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1946 al 17 febbraio 1951. 1 parola tolta.

Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non e' stabilita la pena, ai applica l'ammenda da L. 100 a L. tolto: 3000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 gennaio 1951, n. 27

    La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 9) che "Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110, sono decuplicate se il reato riguarda tabacco". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art101 · fonte del testo