Art. 101 — Violazione per cui non è stabilita una speciale pena
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1946 al 17 febbraio 1951. Leggi il testo vigente →
(( Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non e' stabilita la pena, ai applica l'ammenda da L. 100 a L. 3000)).
Testo in vigore dal 6 giugno 1946 al 17 febbraio 1951
