Art. 101 — Violazione per cui non è stabilita una speciale pena
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[1]((Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non e' stabilita la pena, si applica l'ammenda da L. 40 a L. ))
[2]Per le violazioni delle norme contenute nel regolamento per l'applicazione di questa legge puo' esser stabilita, nel regolamento stesso, la pena dell'ammenda da L. 20 a L. 500.
Testo in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 giugno 1946
