Art. 101 — Violazione per cui non è stabilita una speciale pena
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[1]Violazioni per cui non e' stabilita una speciale pena.
[2]Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non e' stabilita la pena si applica l'ammenda da L. 20 a L. 1000.
[3]Per le violazioni delle norme contenute nel regolamento per l'applicazione di questa legge puo' esser stabilita, nel regolamento stesso, la pena dell'ammenda da L. 20 a L. 500.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945
