Art. 112 — Riscossione delle multe, delle ammende o delle spese. Vendita delle cose confiscate e sequestrate
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[1]La riscossione delle multe, delle ammende e dello spese, comprese quelle di giustizia, nei procedimenti per reati preveduti da questa legge, e' effettuata dai contabili delegati con le norme stabilite nel R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. Gli stessi contabili provvedono altresi' alla vendita all'incanto delle cose confiscate, osservate le norme del regolamento.
[2]Gli altri oggetti che, dopo la chiusura del procedimento, devono restare sequestrati a garanzia del pagamento dei diritti di monopolio, delle multe, delle ammende e delle spese, sono venduti all'incanto dagli organi dell'Amministrazione dei Monopoli indicati nel comma precedente.
[3]Gli oggetti predetti sono restituiti agli aventi diritto qualora prima della vendita sia effettuato il pagamento dei diritti, delle pene e delle spese.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 luglio 2002
