Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 32 — Transito dei sali, divieto del trasporto di sale dai luoghi non soggetti a monopolio in quelli che vi sono soggetti

[1]Il transito dei sali nel territorio del Regno soggetto a monopolio e' permesso alle condizioni e con le cautele stabilite nel regolamento.

[2]I sali non possono essere trasportati dal territorio del Regno non soggetto a monopolio in altri luoghi che vi sono soggetti, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art32 · fonte del testo