Art. 32 — Transito dei sali, divieto del trasporto di sale dai luoghi non soggetti a monopolio in quelli che vi sono soggetti
[1]Il transito dei sali nel territorio del Regno soggetto a monopolio e' permesso alle condizioni e con le cautele stabilite nel regolamento.
[2]I sali non possono essere trasportati dal territorio del Regno non soggetto a monopolio in altri luoghi che vi sono soggetti, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
