Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 40 — Divieto di cessione dei sali venduti a prezzo speciale o industriale
Non possono essere ceduti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli i sali venduti a prezzo speciale o a prezzo industriale. I detti sali non possono essere adoperati per uso diverso da quello per cui furono venduti dall'Amministrazione dei Monopoli.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
