Art. 38 — Trasporti marittimi del sale per conto di privati
[1]Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai trasporti marittimi per conto di privati con navi a carico completo di sale.
[2]Se la nave e' caricata solo parzialmente di sale, l'obbligo della chiusura e del suggellamento dei boccaporti e di ogni altra comunicazione e' limitato alle stive nelle quali il sale e' chiuso.
[3]Quando la spedizione del sale e' fatta a mezzo di sacchi o di altri recipienti, ciascuno di questi deve essere suggellato o piombato prima della partenza della nave.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
