Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 90 — Mancanza di sale nei trasporti marittimi

Nei trasporti marittimi di sale eseguiti a norma degli articoli 37 e 35 se all'arrivo della nave si riscontra che le stive non si trovano in condizioni di perfetta chiusura o si constata effrazione od alterazione dei piombi o suggelli, il comandante della nave e' punito per ogni chilogramma di sale mancante, oltre il calo del 2 per cento, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita al pubblico e non superiore al triplo dell'ammontare stesso.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art90 · fonte del testo