Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 37 — Trasporti marittimi di sale per conto dell'Amministrazione dei Monopoli

[1]Prima dell'inizio del caricamento del sale in una nave che lo trasporti per conto dell'Amministrazione dei Monopoli, deve essere accertato, a cura degli agenti di finanza, che le stive possano essere efficacemente chiuse dopo la esecuzione del carico.

[2]A carico ultimato, e' accertata, con altra visita, la chiusura dei boccaporti e di tutti gli accessi alle stive, nelle quali e' stato caricato il sale. Le dette chiusure debbono essere suggellate o piombate e l'integrita' dei suggelli o dei piombi deve essere controllata all'arrivo.

[3]Con apposito verbale, redatto in contraddittorio col comandante della nave e da allegare al manifesto di carico, sono descritte le caratteristiche dei piombi o suggelli ed e' fatta menzione delle formalita' compiute alla partenza della nave.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art37 · fonte del testo