Art. 43 — Prescrizioni da osservarsi nelle autorizzazioni, concessioni e deroghe alle norme generali sul monopolio
Nei casi in cui l'Amministrazione dei Monopoli si vale delle facolta' consentitele dalla legge di concedere deroghe alle prescrizioni dalla legge stessa stabilite ovvero di accordare autorizzazioni o concessioni, l'Amministrazione stessa puo' subordinare la deroga, la concessione o l'autorizzazione a quelle particolari cautele, vincoli o formalita' che ritiene opportune.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
