Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 99 — Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale

E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 chiunque viola le norme di questa legge stabilita;

  • 1)per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'Amministrazione;
  • 2)per l'introduzione ad uso delle industrie, dei sali delle isole italiane escluse dal monopolio:
  • 3)per l'introduzione e il deposito dei sali nei punti franchi;
  • 4)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10;
  • 5)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1978, N. 636))

Testo vigente dal 7 novembre 1978

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 novembre 1978

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1973 al 7 novembre 1978. 15 parole tolte, 9 parole aggiunte.

5) tolto: per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi preveduti nell'art. 27. aggiunto: NUMERO ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1978, N. 636

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art99 · fonte del testo