Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 98 — Fabbricazione, importazione e vendita nei territori non soggetti a monopolio di tabacchi similari a quelli del monopolio

[1]Chiunque nei territori non soggetti a monopolio fabbrica, importa o vende tabacchi similari a quelli del monopolio, in violazione della disposizione dell'articolo 47, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

[2]Accertata la contravvenzione l'Amministrazione dei Monopoli ordina la sospensione della fabbricazione dei prodotti ritenuti similari.

[3]Divenuto definitivo ai sensi dell'art. 47 il provvedimento sulla dichiarazione di similarita', l'Amministrazione puo' ordinare la chiusura della fabbrica, lo scondizionamento, il disfacimento e la distruzione dei prodotti. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 gennaio 1951, n. 27

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La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 9) che "Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110, sono decuplicate se il reato riguarda tabacco". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726".

Testo vigente dal 17 febbraio 1951

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 febbraio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 17 febbraio 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 gennaio 1951, n. 27

    La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 9) che "Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110, sono decuplicate se il reato riguarda tabacco". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art98 · fonte del testo