Art. 98 — Fabbricazione, importazione e vendita nei territori non soggetti a monopolio di tabacchi similari a quelli del monopolio
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[1]Chiunque nei territori non soggetti a monopolio fabbrica, importa o vende tabacchi similari a quelli del monopolio, in violazione della disposizione dell'articolo 47, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.
[2]Accertata la contravvenzione l'Amministrazione dei Monopoli ordina la sospensione della fabbricazione dei prodotti ritenuti similari.
[3]Divenuto definitivo ai sensi dell'art. 47 il provvedimento sulla dichiarazione di similarita', l'Amministrazione puo' ordinare la chiusura della fabbrica, lo scondizionamento, il disfacimento e la distruzione dei prodotti.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 17 febbraio 1951
