Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 98 — Fabbricazione, importazione e vendita nei territori non soggetti a monopolio di tabacchi similari a quelli del monopolio

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[1]Chiunque nei territori non soggetti a monopolio fabbrica, importa o vende tabacchi similari a quelli del monopolio, in violazione della disposizione dell'articolo 47, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

[2]Accertata la contravvenzione l'Amministrazione dei Monopoli ordina la sospensione della fabbricazione dei prodotti ritenuti similari.

[3]Divenuto definitivo ai sensi dell'art. 47 il provvedimento sulla dichiarazione di similarita', l'Amministrazione puo' ordinare la chiusura della fabbrica, lo scondizionamento, il disfacimento e la distruzione dei prodotti.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 17 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art98 · fonte del testo