Art. 38 adozione

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Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, puo' autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri.

Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art38 · fonte su Normattiva