Art. 38 adozione
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Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, puo' autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri.
Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999 · versione 0 su Normattiva