Art. 38 adozione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 2003 al 1 marzo 2006. Leggi il testo vigente →
Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali. ((2. La Commissione e' composta da:
- m)tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari)) Il presidente dura in carica due anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. ((PERIODI SOPPRESSI DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N.3)). La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 gennaio 2003, n.3
17La L. 16 gennaio 2003, n.3 ha disposto (con l'art.2) che "Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."
Testo vigente dal 4 febbraio 2003 al 1 marzo 2006 · versione 13 su Normattiva