Art. 38 adozione
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Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione e' composta da:
- a)un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
- b)due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c)un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- d)un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- e)un rappresentante del Ministero dell'interno;
- f)due rappresentanti del Ministero della giustizia;
- g)un rappresentante del Ministero della salute;
- h)un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- i)un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- l)tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- m)tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari; Il presidente dura in carica((quattro)) anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. PERIODI SOPPRESSI DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N.3. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 gennaio 2003, n.3
17La L. 16 gennaio 2003, n.3 ha disposto (con l'art.2) che "Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."
Testo vigente dal 1 marzo 2006 al 18 luglio 2006 · versione 15 su Normattiva