Art. 44 adozione

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I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7:

  • a)da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
  • b)dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
  • c)quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo. L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, e' consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi. In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'eta' di coloro che intende adottare.5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n.44 (in G.U. 1a s.s. 7/2/1990, n. 6) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 44, quinto comma" nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unita' familiare, l'intervallo di eta' di diciotto anni."

Testo vigente dal 8 febbraio 1990 al 27 aprile 2001 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art44 · fonte su Normattiva