Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SUCCESSIONE EREDITARIA - FIGLI ADOTTIVI - SUCCESSIONE PER RAPPRESENTAZIONE NEL COMPENDIO EREDITARIO DEI PARENTI DELL'ADOTTANTE - PRECLUSIONE PER I MINORI ADOTTATI, SECONDO LE NORME DEL CODICE CIVILE, IN EPOCA ANTERIORE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184 CHE HA EQUIPARATO LO STATUS DEI FIGLI ADOTTIVI A QUELLO DEI FIGLI LEGITTIMI - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI ADOTTATI PRIMA O DOPO LA LEGGE N. 184 DEL 1983 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, non estendendo l'effetto legittimante anche al minore adottato in precedenza secondo la disciplina dell'adozione ordinaria, non consente al figlio adottivo, estraneo alla successione dei parenti dell'adottante, di subentrare per rappresentazione in luogo dell'adottante nell'eredita' alla quale quest'ultimo sia chiamato, giacche' - premesso che adozione legittimante e adozione ordinaria (ora prevista unicamente per i maggiori di eta') configurano situazioni diverse, ancorate a presupposti, finalita' e requisiti non omogenei (solo nella prima il minore adottato viene definitivamente inserito nella famiglia di accoglienza ed acquista, in corrispondenza alla cessazione dei suoi rapporti con la famiglia di origine, lo stato di figlio legittimo dei coniugi adottanti, ed in quanto tale partecipa alla successione dei parenti di essi) -, non e' palesemente irrazionale ne' discriminatoria una differente disciplina rispondente alle diverse connotazioni dell'istituto e che, quanto alla successione ereditaria, determini o escluda la possibilita' di succedere per rappresentazione in connessione all'instaurarsi o meno di un rapporto di parentela con i congiunti dell'adottante e, correlativamente, al cessare o al permanere dei rapporti con la famiglia di origine. red.: S. Evangelista
Riguarda ancheart. 58 Legge sull’adozioneart. 567 Codice civileart. 300 Codice civileart. 27 Legge sull’adozione
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - MINORI DI ETA' ADOTTATI CON ADOZIONE ORDINARIA - DIFFERENZA DI ETA' SUPERIORE AI 40 ANNI TRA GENITORI ADOTTIVI E MINORE ADOTTATO - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DELL'ADOZIONE LEGITTIMANTE - PRECLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, ART. 79, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 3, 2 e 30, COMMI PRIMO E SECONDO.
Ai fini dell'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria, il richiamo al requisito della differenza massima di eta` tra adottante e adottato determina, contraddittoriamente, un effetto limitativo anziche` estensivo del programma di unificazione della disciplina dell'adozione voluto dal legislatore del 1983, e, pertanto, viola il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) ed ostacola la realizzazione di un diritto inviolabile dell'uomo, che, nella combinazione dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, commi primo e secondo, Cost., si specifica nel diritto al riconoscimento 'pleno iure' di quella formazione sociale primaria che e` la famiglia, i cui titolari sono sia la coppia adottante, sia il minore adottato (o affidato). Ulteriore violazione dell'art. 3 Cost. emerge, altresi`, dal raffronto con la disciplina dei "casi particolari" di adozione per i quali sussiste il solo requisito della differenza minima di eta` (diciotto anni) tra adottante e adottato. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 2 e 30, commi primo e secondo, Cost. - l'art. 79, comma primo, L. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di eta` tra adottanti e adottato superi i 40 anni. - v. S. n. 198/1986.
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE SPECIALE - NUOVA REGOLAMENTAZIONE DI DETTA MATERIA - POSSIBILITA' DI ESTENDERE AGLI ADOTTATI IN FORMA "SPECIALE" GLI EFFETTI DELL'ADOZIONE PREVISTI DALLA NUOVA NORMATIVA - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - l 4 maggio 1983, n. 184, art. 79. - cst artt. 3, 30, comma secondo, e 31, comma secondo.
Lungi dall'introdurre un istituto nuovo, la legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione, ha recepito i tratti fondamentali dell'adozione "speciale" quale regolata dalla previgente legge n. 431 del 1967 (gia' conforme, in linea generale, alle direttive costituzionali in materia), elevandola a modello generale e rafforzandone gli effetti in funzione di piu' ampia tutela dei fondamentali interessi del minore. E' da ritenere, pertanto, che la disciplina degli effetti dell'adozione ex lege n. 184 sia applicabile automaticamente ai rapporti adottivi sorti in base alla legge n. 431, senza necessita' di esperire, a tal fine, il procedimento giudiziario di cui all'art. 79; con conseguente inidoneita' della stessa legge n. 431 - espressamente abrogata dall'art. 67, legge n. 184 - a disciplinare ulteriormente (e ultrattivamente) gli effetti dei rapporti anzidetti, stante la connotazione pubblicistica della normativa in materia di status degli adottati, connotazione la quale esclude, altresi', che sia di "dubbia legittimita' costituzionale" la produzione (ope legis), "al di fuori della volonta' degli interessati" di effetti piu' ampi di quelli riconnessi (dalla precitata legge n. 431) all'adozione "speciale", poiche' rispetto alla volonta' degli adottandi - irrilevante quella dei loro parenti collaterali - e' preminente, nello stesso procedimento di adozione, la considerazione degli interessi del minore, ed in quanto il legislatore e' libero di modificare - nel rispetto dei principi costituzionali - situazioni (gia') interamente predeterminate dalla legge. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, legge n. 184 del 1983, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 30, comma secondo, e 31, comma secondo, Cost. - in quanto la norma censurata non prevederebbe la possibilita' che gli effetti dell'adozione previsti dalla stessa legge n. 184 siano estesi (oltre che agli affiliati o adottati in forma "ordinaria") anche agli adottati in forma "speciale" ex lege n. 431 del 1967). - S. n. 11/1981, la quale ha sottolineato che dai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost., discende che l'adozione deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore il proprio centro di gravita'; il che significa, tra l'altro, che a questi interessi vadano subordinati tanto quelli degli adottanti (o aspiranti tali) quanto quelli della famiglia di origine.
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE SPECIALE - NUOVA REGOLAMENTAZIONE DI DETTA MATERIA - DISCIPLINA TRANSITORIA - POSSIBILITA' DI ESTENDERE AGLI ADOTTATI IN FORMA "ORDINARIA" GLI EFFETTI DELL'ADOZIONE PREVISTI DALLA NUOVA NORMATIVA - CONDIZIONI - PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI CONIUGIO (SENZA CHE SIA INTERVENUTA SEPARAZIONE, NEPPURE DI FATTO) FRA GLI ADOTTANTI, AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI ESTENSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
La tutela dei fondamentali interessi del minore - richiedente, tra l'altro, che l'"individuazione della famiglia sostitutiva" abbia carattere di "adeguatezza" alle condizioni particolari del minore, e dunque che il giudice ricerchi la soluzione "in concreto" ottimale, valutando in ogni caso anche "la consistenza dei legami affettivi che si siano creati col tempo tra il minore e la famiglia comunque affidataria" - ha indotto il legislatore a derogare, in taluni casi (artt. 25 e 44, legge 4 maggio 1983, n. 184), al requisito - pur razionalmente affermato in via generale (art. 6 stessa legge) - della persistenza (senza che sia intervenuta separazione, neppure di fatto) del rapporto di coniugio fra gli adottanti: in particolare, l'art. 25 della legge n. 184 - che presenta, oltre a notevoli analogie procedimentali, una sostanziale omogeneita' con l'art. 79 - consente l'adozione anche a chi si sia separato nel corso dell'affidamento preadottivo, rimettendo al giudice la valutazione circa la prevalenza dell'una o dell'altra delle esigenze in gioco (presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori; ovvero consolidamento dei rapporti affettivi instauratosi di fatto). Raffrontata alla quale situazione, la rigida preclusione della possibilita' che gli adottati in forma "ordinaria" conseguano, malgrado l'avvenuta separazione o divorzio degli adottanti, la piu' favorevole disciplina di status prevista dalla legge n. 184 del 1983, appare priva di razionale giustificazione, in quanto anche le situazioni degli adottati ai sensi del previgente art. 291 cod. civ. sono caratterizzate dalla preesistenza di legami - di norma piu' solidi rispetto a quelli che sorgono durante il breve periodo di affidamento preadottivo - fra i soggetti dell'instaurando rapporto, legami della cui consistenza deve poter tenere conto - nel superiore interesse del minore - il giudice, cui la legge rimette la valutazione (sia della domanda di adozione ex art. 25, che) della domanda di estensione ex art. 79. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbite le doglianze prospettate in riferimento agli artt. 2, 30, comma secondo, e 31, comma secondo, Cost.) - il comma primo dell'art. 79 cit., nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non piu' uniti in matrimonio alla data di presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del cod. civ., precedentemente in vigore.