Legge sull’equo canone

Art. 44 — Tentativo obbligatorio di conciliazione

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La domanda di conciliazione concernente la determinazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del canone e' presentata al giudice competente. Il giudice convoca le parti, con comunicazione da effettuarsi a cura della cancelleria, per una udienza da tenersi non oltre quindici giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, per l'amichevole componimento della vertenza. Se le parti si conciliano, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal giudice e depositato in cancelleria. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo. Se la conciliazione non riesce, il giudice ne da' atto nel verbale. Nell'udienza di cui sopra il giudice puo' essere affiancato da due esperti, uno per ciascuna delle parti, che possono sceglierli anche nell'ambito delle organizzazioni di inquilini o di proprietari. Le parti possono partecipare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e possono farsi assistere dal difensore.

Testo in vigore dal 29 luglio 1978 al 1 gennaio 1992

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 566/1987

    Questione inammissibile
    18 dicembre 1987

    Non e` ammissibile il giudizio di legittimita` costituzionale se manchi la motivazione della rilevanza della questione e se il giudice a quo si limiti a prospettare diverse possibili alternative alla norma denunziata, facendo derivare differenti profili d'illegittimita` costituzionale dalla scelta dell' una o dell'altra soluzione ermeneutica e svolgendo, in ordine alla non manifesta infondatezza, svolga una delibazione in forma ipotetica che si concreta in giudizi di eventualita`. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 43, 44 e 45, comma primo, L. 27 luglio 1978, n. 392, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui impongono che la domanda giudiziale di determinazione del canone sia preceduta, a pena d'improcedibilita`, dal tentativo di conciliazione).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 418 c.p.c. · Art. 43 Legge sull’equo canone

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  • Sentenza n. 17/1980

    Questione inammissibile
    15 febbraio 1980

    Il procedimento di conciliazione disciplinato dall'art. 44 della legge 27 luglio 1978 n. 392 non e` tale da conferire ai competenti giudici singoli che ne sono investiti legittimazione a sollevare incidente di costituzionalita` delle norme disciplinatrici del tentativo medesimo. Questo, infatti, non costituisce un giudizio in quanto in esso il giudice che pur lo effettua non adotta alcun provvedimento, ma si limita ad esercitare attivita` mediatrice tra le parti e, in caso di fallimento del tentativo, non puo` affrontare l'esame del merito del quale non e` investito. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. - degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui dispongono che la domanda concernente controversie relative alla determinazione, all'accertamento e all'adeguamento del canone locatizio non puo` essere proposta - pena l'improcedibilita` rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - se non e` preceduta dalla domanda di conciliazione). - V. sent. n. 24 del 1958.

    Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 43 Legge sull’equo canone · Art. 44 Legge sull’equo canone

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art44 · fonte su Normattiva