Art. 44 — Tentativo obbligatorio di conciliazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1992 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.
Abrogato dal 27 dicembre 1992
