Legge urbanistica

Art. 17 — Validità dei piani particolareggiati

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[1]Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

[2]Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potra' essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 182/1984

    Parametro
    27 giugno 1984

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, in relazione all'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e dell'art 17 in relazione all'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "ove risultasse più favorevole per gli effetti in questione agli imputati" sollevata, con riferimento agli artt. 3, 9 e 112 della Costituzione,…

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 112 cost. · Art. 41 Legge urbanistica

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Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art17 · fonte del testo