Legge urbanistica

Art. 17 — Validità dei piani particolareggiati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2002 al 13 luglio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

[2]Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potra' essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327

14

con decorrenza dal 1 gennaio 2002

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, ha disposto (con l'art. 58, comma 1, numero 62) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2002. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto: - ( con l'art. 58, comma 1, numero 62)) l'abrogazione degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione; - (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002; Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2002 al 13 luglio 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 182/1984

    Parametro
    27 giugno 1984

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, in relazione all'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e dell'art 17 in relazione all'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "ove risultasse più favorevole per gli effetti in questione agli imputati" sollevata, con riferimento agli artt. 3, 9 e 112 della Costituzione,…

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 112 cost. · Art. 41 Legge urbanistica

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327

    Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, ha disposto (con l'art. 58, comma 1, numero 62) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2002. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto: - ( con l'art. 58, comma 1, numero 62)) l'abrogazione degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione; - (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002; Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art17 · fonte del testo