Le persone di cui all'articolo 1 sono ammesse all'esercizio delle attivita' professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneita' e secondo le modalita' stabilite dal presente titolo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N.14))

Testo vigente dal 22 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31~art2 · fonte su Normattiva