Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee
Art. 2 — Prestazione di servizi professionali
Le persone di cui all'articolo 1 sono ammesse all'esercizio delle attivita' professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneita' e secondo le modalita' stabilite dal presente titolo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N.14))
Testo vigente dal 22 febbraio 2003
