Art. 2 — Prestazione di servizi professionali
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Le persone di cui all'articolo 1 sono ammesse all'esercizio delle attivita' professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneita' e secondo le modalita' stabilite dal presente titolo. Per l'esercizio delle attivita' professionali di cui al comma precedente, non e' consentito stabilire nel territorio della Repubblica uno studio ne' una sede principale o secondaria.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1982 al 22 febbraio 2003
