Gli avvocati indicati all'articolo 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorita' giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.

Testo vigente dal 12 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31~art3 · fonte del testo