Nelle impermeabilizzazioni dei tessuti, nella fabbricazione e riparazione degli impermeabili, nella, fabbricazione e riparazione delle calzature, e' vietato l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, sciolti in solventi contenenti benzolo. E' pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso del solvente. Nelle lavorazioni diverse da quelle indicate al primo comma e' consentito l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, i cui solventi contengano toluolo o xilolo in misura non eccedente il 30 per cento, complessivamente considerati, fermo restano il divieto per l'uso del benzolo.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 573/1987

    Questione inammissibile
    18 dicembre 1987

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 (Limitazione dall'impiego del benzolo e suoi analoghi nelle attività lavorative), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte cost…

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 8 Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attivita' lavorative · Art. 12 Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attivita' lavorative

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;245~art3 · fonte su Normattiva