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All'acquisizione delle aree edificabili necessarie alla attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge provvedera' la Gestione, salvo i casi previsti dal numeri 3) e 4) del l'aiticolo 15. Le aree fabbricabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge dovranno essere prescelte, per ogni localita', nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, salvo per i settori previsti ai nn. 2), 3) e 4) dell'articolo 15 nel solo caso che:
- a)le aziende concedano le aree a condizione di favore;
- b)le cooperative o gli assegnatari dei prestiti provvedano direttamente all'acquisto delle aree. Allo scopo suddetto e' ammessa l'espropriazione per causa di pubblica utilita', con l'applicazione delle norme della legge 15 gennaio, n. 2892. La dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta, in tal caso, del prefetto della Provincia nella quale debbono eseguirsi le costruzioni. Spetta altresi' al prefetto di dichiarare la urgenza e la indifferibilita' delle opere agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale e' chiesta l'espropriazione.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977
