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In aggiunta a quanto stabilito dell'articolo 15 la Gestione, e' autorizzata a realizzare alloggi per lavoratori residenti in stabili ed in complessi edilizi che, pur non essendo dichiarati inabitabili, presentino tuttavia gravi difetti di funzionalita' per vetusta' od altre cause anche se gli stabili od i complessi edilizi siano ubicati non essendo dichiarati inabitabili, presentino tuttavia in centri di importanza monumentale, storica o turistica,che presentino difetti nei riguardi dell'igiene, dell'ornato edilizio e dell'estetica e che debbano conseguentemente subire modificazioni per bonifica igienica o conservazione dell'ambiente tradizionale e che, per precedenti vincoli esistenti, non possano esser demoliti.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art26 · fonte del testo