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L'assegnatario di alloggio in locazione potra' avvalersi dei benefici previsti dai precedenti articoli per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, rivolgendo istanza alla Gestione case per lavoratori. Trascorso tale termine, gli alloggi che continueranno ad essere assegnati in locazione saranno trasferiti tutti in proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio ovvero dell'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato, qualora trattisi di alloggi che rimarranno assegnati in locazione ad impiegati statali, ovvero degli altri enti od istituti riconosciuti a norma del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, che li abbiano in amministrazione con l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 33, primo comma della presente legge. Saranno pure trasferiti agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli altri Enti indicati nei commi precedenti, gli alloggi assegnati a riscatto con patto di futura vendita e non richiesti in proprieta' immediata dagli assegnatari.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art4 · fonte del testo