All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1957-58, dalla corresponsione del trattamento economico al personale della G.R.A. assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) si provvede a carico del fondo di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. A tale uopo il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare dal detto fondo le somme occorrenti e ad iscriverle nello stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa del Ministero dei trasporti. Alla spesa occorrente, nell'esercizio finanziario 1957-1958, per la corresponsione del trattamento economico al personale assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, si provvede con i fondi inscritti nei capitoli 9, 11 e 98 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio stesso.

Testo vigente dal 3 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-16;1122~art7 · fonte del testo