Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli precedenti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici faranno fronte con disponibilita' dei propri bilanci, derivanti da economie realizzate o da realizzare sulle spese, con precedenza per le spese attinenti prevalentemente al personale. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 13 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-02-17;53~art12 · fonte del testo