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Le disposizioni contenute nel secondo comma dello art. 32 della legge 11 aprile 1955, n. 379, riguardanti la soppressione della ritenuta del due per cento, si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 1951, anche sulle pensioni dirette delle Casse indicate all'art. 1 relative a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953.

Testo in vigore dal 9 novembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-10-23;1236~art3 · fonte del testo