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Nel caso di iscritto ad uno degli Istituti di previdenza, in servizio al 1 luglio 1950 o successivamente, che abbia conseguito o consegua la pensione e che abbia continuato o ripreso oppure che continui o riprenda servizio assistito da iscrizione o da reiscrizione agli Istituti predetti, qualora l'iscritto stesso non si sia avvalso o non si avvalga della facolta' della ricongiunzione dei servizi di cui ai secondi commi degli articoli 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1948, n. 680, 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione, se almeno di un anno compiuto e' utile ai fini del conseguimento, all'atto della cessazione di tale servizio, di una parte aggiuntiva di pensione, pari all'importo della pensione teorica, calcolata con il sistema dei capitali accumulati, riferibile al predetto servizio, nonche' agli eventuali servizi simultanei per i quali, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 25, non vi sia gia' stata valutazione in pensione. Nei riguardi degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, ai fini della determinazione dell'importo della parte aggiuntiva di pensione di cui al comma precedente, per i servizi anteriori al 31 dicembre 1947, la relativa quota di pensione teorica e' maggiorata del 1100 per cento; ove pero' il titolare non abbia usufruito, con la prima pensione, per intero del beneficio della piu' elevata maggiorazione accordata sulle prime lire 3000 della quota di pensione teorica, la residuale differenza fino alle lire 3000 e' ulteriormente maggiorata del 600 per cento. Nei casi in cui ricorre l'applicazione dei precedenti commi l'assegno supplementare viene riliquidato computando nel numero di anni di servizi utili anche gli anni di continuazione di iscrizione o reiscrizione e valutando, in ogni caso, per una sola volta gli anni di servizi simultanei. Nei casi contemplati al primo comma, qualora sia stata conseguita o si consegna l'indennita' una volta tanto anziche' la pensione, il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione, se almeno di cinque anni, da diritto al conseguimento di altra indennita' una volta tanto.
Testo in vigore dal 17 giugno 1952 al 31 maggio 1955
