Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1965 al 23 marzo 1972. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 16 agosto 1965 al 23 marzo 1972
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Testo in vigore dal 16 agosto 1965 al 23 marzo 1972
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 27 della legge 26 luglio 41965, n. 965 (contenente, tra l'altro, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) nella parte in cui esclude gli orfani maggiorenni dal trattamento ivi previsto in favore delle orfane. L'art. 27, infatti, concede alle orfane nubili o vedove il diritto alla pensione di riversibilità anche se lo stato di invalidità a lavoro proficuo e la nullatenenza non fossero sussistiti alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, ma sussistessero all'atto di entrata in vigore della legge. Implicitamente tale norme nega il beneficio nei confronti degli orfani maggiorenni (rispetto ai quali continua ad applicarsi l'art. 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che concede agli orfani e alle orfane nubili o vedove maggiorenni il diritto alla pensione purché alla data di morte del sanitario gli stessi fossero a di lui carico ed inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e fossero rimasti nullatenenti) determinando una disparità di trattamento fondata esclusivamente sulla diversità di sesso. Da ciò deriva che l'esigenza di eguale disciplina per situazioni che siano uguali - consacrata nell'art. 3 della Costituzione - non trova riscontro nel disposto del citato art. 27 del quale pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale in parte qua.
Art. 27 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 8 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche ai rispettivi ordinamenti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1965
urn:nir:stato:legge:1965-07-26;965~art27 · fonte su Normattiva