Al titolare di pensione di riversibilita' che sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria e' garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta. La pensione di riversibilita' in tale caso e' calcolata in conformita' di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e non viene integrata al trattamento minimo. 6 9 18

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza del 9-17 luglio 1974, n. 230 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1974, n. 194) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato".

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza del 21-29 dicembre 1976, n. 263 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1977, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell'art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidita', a carico dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato".

Corte Costituzionale

18

La Corte Costituzionale, con sentenza del 3-6 dicembre 1985, n. 314 (in G.U. 1a s.s. 11/12/1985, n. 291) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della presente legge, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230 del 1974 e n. 263 del 1976.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 230/1974

    Ha colpito questo articolo
    17 luglio 1974

    È costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., la norma risultante dal combinato disposto dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilità non erogata dall'INPS ma a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico dello Stato. Nel primo caso (pensioni di riversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza) non è razionalmente fondata la disciplina di favore che la legge fa ai pensionati INPS, non potendo dirsi, in linea di principio, che la disciplina pensionistica INPS sia meno favorevole di quella di taluni fondi o gestioni speciali. Alla medesima conclusione deve pervenirsi nel secondo caso, allorché sia, cioè, un'amministrazione dello Stato ad erogare altra pensione, in aggiunta a quella diretta dell'INPS, perché identica irrazionalità si ravvisa nel divieto di integrazione, tenuto anche conto sia che la pensione statale di riversibilità è spesso inferiore a quella di fondi speciali, sia che, per l'art. 11, secondo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, l'assegno vitalizio è cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria.

    Art. 2 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 23 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 184/1988

    Illegittimità dichiarata
    18 febbraio 1988

    Le questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 2, comma secondo, lett. a), L. 12 agosto 1962 n. 1338, e 23, l. 30 aprile 1969 n. 153 - recanti divieto di integrazione della pensione al minimo garantito allorche` tale minimo risulti superato per effetto di cumulo con altro trattamento - sono inammissibili, in quanto hanno ad oggetto disposizioni gia` dichiarate costituzionalmente illegittime. (Questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.) - S. nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 19 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi · Art. 1 Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 314/1985

    Illegittimità dichiarata
    6 dicembre 1985

    Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, l. n. 87 del 1953), l'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, riguardante la revisione degli ordinamenti pensionistici e la materia della sicurezza sociale, nelle parti non dichiarate già illegittime, in quanto, venuta meno ogni residua applicazione dell'art. 2, secondo comma, lett. a, legge 12 agosto 1962, n. 1338, non può più giustificarsi il permanere del divieto di integrare al minimo le pensioni di riversibilità concorrenti con le pensioni dirette, qualora entrambe siano poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, cosicché va ristabilita la piena eguaglianza fra i pensionati, limitatamente al periodo non considerato dal decreto- legge n. 463 del 1983, come convertito dalla legge n. 638 dello stesso anno. - S. nn. 230/1974; 263/1976.

    Art. 2 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 23 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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