L'importo lordo dell'indennita' diretta una volta tanto o dell'indennita' indiretta una volta tanto, di cui, rispettivamente, al comma primo dell'art. 6 e alla lettera a) dell'art. 8, e' pari al prodotto che si ottiene moltiplicando la pensione teorica di cui al precedente art. 27 per il coefficiente fisso 7,85.
Testo vigente dal 16 maggio 1955
