L'importo lordo dell'indennita' diretta una volta tanto o dell'indennita' indiretta una volta tanto, di cui, rispettivamente, al comma primo dell'art. 6 e alla lettera a) dell'art. 8, e' pari al prodotto che si ottiene moltiplicando la pensione teorica di cui al precedente art. 27 per il coefficiente fisso 7,85.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art28 · fonte del testo