Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

Art. 8 — Assegno vitalizio - Misura dell'assegno diretto

L'ammontare annuo lordo dell'assegno vitalizio diretto e' pari alla somma:

  • a)della rendita costituita da tante volte il 2,50 per cento della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per quanti sono gli anni di servizio computabili;
  • b)della rendita di lire 69.000. In nessun caso la rendita di cui alla lettera a) puo' essere inferiore alla corrispondente parte a) dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilita' previsto per la vedova ed orfani dal successivo articolo 9. L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio e' corrisposto in tredici rate, delle quali dodici pagabili alle scadenze mensili e la tredicesima al 16 dicembre. In nessun caso l'importo annuo dell'assegno vitalizio diretto puo' essere inferiore a lire 144.000 oltre la tredicesima mensilita'.

Testo vigente dal 18 marzo 1968

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;152~art8 · fonte su Normattiva