Art. 2 — Trattamento minimo di pensione
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A decorrere dal 1 gennaio 1965, il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dallo articolo 1 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e' aumentato a lire 461.500 annue. Con effetto dal 1 gennaio 1965 e' abrogato il sesto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 27 novembre 1973
