Proroga della legge 10 agosto 1950, n. 724, sui miglioramenti delle pensioni della gente di mare
Art. 3
I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti:
- a)per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno;
- b)per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di eta' del personale amministrativo gia' inscritto e che ha cessato di prestare servizio;
- c)per il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera;
- d)per i cuochi e domestici borghesi imbarcati su navi militari.
Testo vigente dal 30 gennaio 1952
