I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti:

  • a)per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno;
  • b)per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di eta' del personale amministrativo gia' inscritto e che ha cessato di prestare servizio;
  • c)per il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera;
  • d)per i cuochi e domestici borghesi imbarcati su navi militari.

Testo vigente dal 30 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-02;14~art3 · fonte del testo