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I minimi di pensione diretta, esclusi quelli rapportati allo stipendio, per ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale, omonima del Ministero del tesoro, qualora risultino inferiori a lire 39 mila annue lorde vengono, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, elevati a detto importo. I minimi di pensione indiretta e di riversibilita', nei casi sopra, indicati, vengono elevati a lire 26.000. Nei casi di cessazioni dal servizio a, partire dalla data, predetta, il minimo di pensione di cui al comma lettera a) dell'articolo 27 e al comma quarto dell'articolo 33 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 74.000.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1949 al 18 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art10 · fonte del testo