La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari e' costituita dalle seguenti tre parti:

  • a)dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella A. U. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914;
  • b)dalla rendita vitalizia commisurata agli anni utili a pensione, fino ad un massimo corrispondente ad anni 40, i cui valori sono fissati dalla tabella B annessa alla presente legge;
  • c)dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue. La rendita di cui alla lettera b) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera c) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, nonche' l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera c) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art2 · fonte del testo