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[1]Sono aumentate in ragione del 10 per cento le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

[2]di stipendio e supplemento di servizio attivo;

[3]di indennita' di carica per gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

[4]di paga, e annessa sovrapaga non utile a pensione, degli appartenenti alle Forze armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

[5]di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

[6]di paga degli operai permanenti;

[7]di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza, comunque denominata, del personale non di ruolo;

[8]di retribuzione dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafonici ed in genere del personale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni;

[9]di aggiunta di famiglia e relative quote complementari, di indennita' temporanea mensile di caroviveri e relative quote supplementari, di soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri.

[10]Nulla e innovato alle disposizioni vigenti nei confronti dei salariati, per effetto delle quali un decimo della paga o retribuzione non e computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento.

Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 26 novembre 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-16;237~art1 · fonte del testo