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[1]Sono aumentate in ragione del 10 per cento le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:
[2]di stipendio e supplemento di servizio attivo;
[3]di indennita' di carica per gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;
[4]di paga, e annessa sovrapaga non utile a pensione, degli appartenenti alle Forze armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;
[5]di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;
[6]di paga degli operai permanenti;
[7]di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza, comunque denominata, del personale non di ruolo;
[8]di retribuzione dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafonici ed in genere del personale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni;
[9]di aggiunta di famiglia e relative quote complementari, di indennita' temporanea mensile di caroviveri e relative quote supplementari, di soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri.
[10]((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 18 NOVEMBRE 1944, N. 328)).1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino gia' restituite alla Amministrazione italiana. Nelle altre provincie il presente decreto avra' effetto a decorrere dalla data in cui esso entrera' in vigore in dipendenza dei provvedimenti contemplati nell'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31".
Testo in vigore dal 26 novembre 1944 al 16 dicembre 2009
