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[1]All'art. 3 della legge 27 giugno 1901, n. 276, sono sostituiti i seguenti:

[2]Art. 3. - Sono stabilite due successive rafferme di sei anni, a ciascuna delle quali e' annesso un soprassoldo mensile di L. 25.

[3]La prima rafferma con un soprassoldo puo' concedersi:

  • a)ai sottufficiali di ogni categoria ed ai sotto capi e comuni di lª classe delle categorie cannonieri, torpedinieri, fuochisti e semaforisti, dopo che abbiano compiuto la ferma di quattro o di sei anni;
  • b)ai sotto capi ed ai comuni di lª classe delle altre categorie, dopo che abbiano compiuto sei anni di ferma.

[4]Non possono pero' ottenerla i militari che abbiano compiuto 36 anni di eta', se graduati, e 32 se comuni.

[5]La seconda rafferma col doppio soprassoldo puo' concedersi ai militari che abbiano compiuto la prima rafferma di sei anni.

[6]I militari raffermati con uno o due premi in base alla legge sulla leva marittima del 16 dicembre 1888 (testo unico approvato con R. decreto n. 5860, serie 3ª) e con paga superiore alla ordinaria possono essere ammessi a commutare la rafferma in corso nella rafferma sessennale col doppio soprassoldo, cessando dal percepire il premio o i premi di rafferma e l'assegno in aumento della paga ordinaria del loro grado e della loro classe che ricevono in forza delle disposizioni preesistenti.

[7]Nelle concessioni di queste rafferme si ha per norma la somma disponibile a tale uopo nel bilancio annuale della marina in relazione a quanto e' prescritto dall'art. 11. Nei limiti del fondo stanziato avra' la precedenza la concessione della rafferma con un soprassoldo.

[8]Art. 3 bis. - Il soprassoldo annesso alle rafferme di sei anni ha la stessa decorrenza della rafferma.

[9]Pero' i militari vincolati alla ferma di anni sei, ascritti alle categorie cannonieri, torpedinieri, macchinisti e fuochisti dei ruoli naviganti ed alla categoria semaforisti, potranno, dopo compiuti quattro anni di ferma, essere ammessi all'anticipato godimento del soprassoldo di L. 25, purche' si vincolino a contrarre, al termine della loro ferma, la rafferma di sei anni.

[10]Pei militari ammessi a commutare la rafferma in corso in quella sessennale col doppio soprassoldo, questo ultimo decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello della commutazione.

Testo in vigore dal 21 luglio 1906 al 23 luglio 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;345~art3 · fonte del testo