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[1]All'art. 3 della legge 27 giugno 1901, n. 276, sono sostituiti i seguenti:
[2]Art. 3. - Sono stabilite due successive rafferme di sei anni, a ciascuna delle quali e' annesso un soprassoldo mensile di L. 25.
[3]La prima rafferma con un soprassoldo puo' concedersi:
- a)ai sottufficiali di ogni categoria ed ai sotto capi e comuni di lª classe delle categorie cannonieri, torpedinieri, fuochisti e semaforisti, dopo che abbiano compiuto la ferma di quattro o di sei anni;
- b)ai sotto capi ed ai comuni di lª classe delle altre categorie, dopo che abbiano compiuto sei anni di ferma.
[4]Non possono pero' ottenerla i militari che abbiano compiuto 36 anni di eta', se graduati, e 32 se comuni.
[5]La seconda rafferma col doppio soprassoldo puo' concedersi ai militari che abbiano compiuto la prima rafferma di sei anni.
[6]I militari raffermati con uno o due premi in base alla legge sulla leva marittima del 16 dicembre 1888 (testo unico approvato con R. decreto n. 5860, serie 3ª) e con paga superiore alla ordinaria possono essere ammessi a commutare la rafferma in corso nella rafferma sessennale col doppio soprassoldo, cessando dal percepire il premio o i premi di rafferma e l'assegno in aumento della paga ordinaria del loro grado e della loro classe che ricevono in forza delle disposizioni preesistenti.
[7]Nelle concessioni di queste rafferme si ha per norma la somma disponibile a tale uopo nel bilancio annuale della marina in relazione a quanto e' prescritto dall'art. 11. Nei limiti del fondo stanziato avra' la precedenza la concessione della rafferma con un soprassoldo.
[8]Art. 3 bis. - Il soprassoldo annesso alle rafferme di sei anni ha la stessa decorrenza della rafferma.
[9]Pero' i militari vincolati alla ferma di anni sei, ascritti alle categorie cannonieri, torpedinieri, macchinisti e fuochisti dei ruoli naviganti ed alla categoria semaforisti, potranno, dopo compiuti quattro anni di ferma, essere ammessi all'anticipato godimento del soprassoldo di L. 25, purche' si vincolino a contrarre, al termine della loro ferma, la rafferma di sei anni.
[10]Pei militari ammessi a commutare la rafferma in corso in quella sessennale col doppio soprassoldo, questo ultimo decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello della commutazione.
[11]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 luglio 1911, n. 647
2La L. 6 luglio 1911, n. 647 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345 (articoli 3 e 3-bis della legge 27 giugno 1901, n. 276), sono estese ai militari della categoria meccanici".
Testo in vigore dal 23 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
