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[1]All'art. 3 della legge 27 giugno 1901, n. 276, sono sostituiti i seguenti:

[2]Art. 3. - Sono stabilite due successive rafferme di sei anni, a ciascuna delle quali e' annesso un soprassoldo mensile di L. 25.

[3]La prima rafferma con un soprassoldo puo' concedersi:

  • a)ai sottufficiali di ogni categoria ed ai sotto capi e comuni di lª classe delle categorie cannonieri, torpedinieri, fuochisti e semaforisti, dopo che abbiano compiuto la ferma di quattro o di sei anni;
  • b)ai sotto capi ed ai comuni di lª classe delle altre categorie, dopo che abbiano compiuto sei anni di ferma.

[4]Non possono pero' ottenerla i militari che abbiano compiuto 36 anni di eta', se graduati, e 32 se comuni.

[5]La seconda rafferma col doppio soprassoldo puo' concedersi ai militari che abbiano compiuto la prima rafferma di sei anni.

[6]I militari raffermati con uno o due premi in base alla legge sulla leva marittima del 16 dicembre 1888 (testo unico approvato con R. decreto n. 5860, serie 3ª) e con paga superiore alla ordinaria possono essere ammessi a commutare la rafferma in corso nella rafferma sessennale col doppio soprassoldo, cessando dal percepire il premio o i premi di rafferma e l'assegno in aumento della paga ordinaria del loro grado e della loro classe che ricevono in forza delle disposizioni preesistenti.

[7]Nelle concessioni di queste rafferme si ha per norma la somma disponibile a tale uopo nel bilancio annuale della marina in relazione a quanto e' prescritto dall'art. 11. Nei limiti del fondo stanziato avra' la precedenza la concessione della rafferma con un soprassoldo.

[8]Art. 3 bis. - Il soprassoldo annesso alle rafferme di sei anni ha la stessa decorrenza della rafferma.

[9]Pero' i militari vincolati alla ferma di anni sei, ascritti alle categorie cannonieri, torpedinieri, macchinisti e fuochisti dei ruoli naviganti ed alla categoria semaforisti, potranno, dopo compiuti quattro anni di ferma, essere ammessi all'anticipato godimento del soprassoldo di L. 25, purche' si vincolino a contrarre, al termine della loro ferma, la rafferma di sei anni.

[10]Pei militari ammessi a commutare la rafferma in corso in quella sessennale col doppio soprassoldo, questo ultimo decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello della commutazione.

[11]2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 luglio 1911, n. 647

2

La L. 6 luglio 1911, n. 647 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345 (articoli 3 e 3-bis della legge 27 giugno 1901, n. 276), sono estese ai militari della categoria meccanici".

Testo in vigore dal 23 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 luglio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1906 al 23 luglio 1911.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 luglio 1911, n. 647

    La L. 6 luglio 1911, n. 647 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345 (articoli 3 e 3-bis della legge 27 giugno 1901, n. 276), sono estese ai militari della categoria meccanici".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;345~art3 · fonte del testo