Art. 8
Un rappresentante della commissione degenti partecipa, con parere consultivo, ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in tisiologia e nelle malattie dell'apparato respiratorio.
Testo vigente dal 29 agosto 1975
Un rappresentante della commissione degenti partecipa, con parere consultivo, ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in tisiologia e nelle malattie dell'apparato respiratorio.
Testo vigente dal 29 agosto 1975
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
sospesa ogni decisione sui giudizi promossi con i ricorsi di cui in epigrafe, dispone che, entro centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna ed il Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia forniscano, per la parte di rispettiva competenza, gli elementi sopra indicati comprovanti il com…
Art. 117 cost. · Art. 134 cost. · Art. 61 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 8 Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1975-08-06;419~art8 · fonte su Normattiva